DOMANDE FREQUENTI LTC

COME POSSO RICEVERE L’ATTESTAZIONE DI COPERTURA?
L’Attestazione di copertura è il documento, emesso da Emapi, che attesta l’attivazione della copertura collettiva da parte dell’Ente e, se estesa volontariamente dal Professionista, anche della copertura aggiuntiva individuale. Per scaricare il documento è sufficiente collegarsi all’Area Riservata e cliccare su Attestazioni di copertura LTC.

ESISTE UN LIMITE DI ETA`?
La copertura è valida per tutti gli assicurati che al momento dell’attivazione da parte della Cassa/Ente di previdenza prevista dalla presente Convenzione, non abbiano compiuto  i 70 anni di età (elevabile – su richiesta dell’Ente – agli iscritti che non abbiano compiuto i 75 anni di età).
Superato tale limite di età, gli assicurati potranno rimanere in copertura sino alla scadenza della presente Convenzione a condizione che, di anno in anno, la loro adesione sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.

ESISTE UN PERIODO DI CARENZA?
Le Coperture collettive (Copertura Base e Copertura Base + Supplementare) attivate dall’Ente previdenziale con oneri a carico del proprio bilancio, non sono soggette a periodo di carenza.
La Copertura Aggiuntiva Individuale, che può essere attivata volontariamente dal singolo Professionista, prevede invece un periodo di carenza.

POSSO ESTENDERE LA COPERTURA AL NUCLEO FAMILIARE?
Si, la copertura è attivabile a favore Coniugi/partner uniti civilmente non legalmente separati/divorziati ovvero i conviventi more uxorio (indipendentemente dal genere) dei professionisti, sia in forma collettiva (se deliberato dall’Ente di previdenza dell’iscritto titolare) che in forma volontaria.

Per i figli legittimi, naturali e figli adottati o in affidamento familiare e/o preadottivo nati successivamente all’avvio del contratto, fino all’età di sei anni, è previsto il riconoscimento di una rendita di importo pari a € 675,00 per un periodo massimo di 5 anni. Tale ampliamento non comporta oneri aggiuntivi.

IN CASO DI PENSIONAMENTO, POSSO MANTENERE LA COPERTURA LTC?
L’iscritto che ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia oppure il pensionato attivo che ha cessato la propria attività professionale può mantenere l’assicurazione alla presente Convenzione a titolo individuale, rinnovando volontariamente e con onere a proprio carico la Copertura Base a condizione che non vi sia interruzione di continuità con la precedente adesione in forma collettiva erogata dall’Ente previdenziale.

POSSO AVERE ALTRE COPERTURE STIPULATE PER LO STESSO RISCHIO?
Si, l’Assicurato è esonerato dal dichiarare alla Compagnia di assicurazione l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di apertura di sinistro.

DA QUANDO DECORRE IL PAGAMENTO DELLA RENDITA?
In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, la rendita sarà erogata al Professionista dal momento della presentazione della denuncia del sinistro, sempreché la documentazione prodotta accerti uno stato di non autosufficienza/LTC.
Diversamente, se la documentazione inviata nella denuncia di sinistro non fosse esaustiva, la rendita decorrerà dal momento in cui la documentazione integrata risulti completa o come esito di un’eventuale visita medico legale.

IN QUALE MODALITA’ VIENE EROGATA LA RENDITA?
La Società corrisponde all’Assicurato quanto dovuto tramite bonifico bancario oppure tramite assegno bancario, in forma di rendita mensile anticipata.
I pagamenti verranno effettuati il 10 di ogni mese (in caso di giorno festivo la data valuta del bonifico/la data di emissione dell’assegno verrà anticipata al primo giorno feriale precedente).

E’ RIVEDIBILE LO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA?
Nel corso del periodo di erogazione della rendita LTC, la Società si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato.
Se, da tali accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, potrà cessare l’erogazione della rendita alla prima scadenza utile successiva alla data della comunicazione.
Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, se l’Assicurato esce dallo stato di non autosufficienza è tenuto a darne comunicazione alla Società entro un periodo di 30 giorni.

COSA FARE IN CASO DI DECESSO?
Gli eredi dell’Assicurato che percepiva la rendita LTC, dovranno informare la Società dell’intervenuto decesso del Professionista entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso.
Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società.

È POSSIBILE DETRARRE IL PREMIO VERSATO?
SI – Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

QUANDO VERRANNO INVIATE LE ATTESTAZIONI DI DETRAIBILITA’?
Le attestazioni di detraibilità ai fini fiscali vengono inviate da EMAPI agli Assicurati a mezzo mail con gli importi detraibili alla scadenza dell’annualità assicurativa e comunque compatibilmente con la dichiarazione dei redditi.

CI SONO RISCHI ESCLUSI?
Sono esclusi tutti gli assicuranti che al momento dell’inizio della copertura già si trovino in uno stato di non autosufficienza così come definito all’art 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure si trovino in uno stato di non riuscire a svolgere almeno una delle sei attività ordinarie di vita quotidiana di cui all’art 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione oppure ai quali sia stata già diagnosticata una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica. Dettagli all’art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione

LA RENDITA MENSILE EROGATA È ESENTE DA IMPOSTE?
Le rendite percepite in caso di perdita dell’autosufficienza sono esenti dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

 

Richiedi la rendita LTC

La richiesta di riconoscimento della rendita LTC potrà essere presentata solo trascorsi 90 giorni continuativi da quando l’assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza

Adesioni volontarie

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Adesioni per pensionati

L’iscritto pensionato che non fruisce più della copertura LTC attivata automaticamente dall’Ente di Previdenza con oneri a carico del proprio bilancio

Domande frequenti

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