La carenza è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la sua effettiva entrata in vigore. Ciò significa che la piena efficacia della copertura sottoscritta si verificherà solo trascorsa tale tempistica contrattualmente stabilita.
Il periodo di carenza opera esclusivamente in relazione alla Copertura Aggiuntiva Individuale (Opzione1 e Opzione2), che può essere attivata volontariamente dai Professionisti nel mese di maggio di ogni anno.
DURATA E OPERATIVITA’ DELLA CARENZA
- La carenza è di 12 mesi dalla data di adesione del singolo Assicurato, nel caso in cui il Professionista dovesse trovarsi in una condizione di non autosufficienza/LTC dovuta a causa della perdita di almeno 3 su 6 ADL (attività della vita quotidiana).
- Tale periodo si eleva a 24 mesi dalla data di adesione del singolo Assicurato, nel caso in cui lo stato di non autosufficienza/LTC è conseguenza di patologie nervose o mentali dovute a causa organica (ad esempio, il morbo di Alzheimer o di Parkinson ovvero altre demenze invalidanti ).
Nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico avvenuti dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione, la carenza non è operante.
Per i casi di non autosufficienza conseguenti a malattie manifestatesi e/o diagnosticate durante i periodi di carenza, il contratto assicurativo si considera risolto in relazione al singolo iscritto a cui sarà rimborsato l’importo del contributo versato per l’attivazione della copertura con l’esclusione dei costi amministrativi per la gestione della pratica.
PER APPROFONDIRE
Per ‘data di prima adesione’ si intende la data a decorrere dalla quale la copertura è stata attivata senza soluzione di continuità ovvero senza interruzioni fino al momento in cui si rende necessaria la richiesta di riconoscimento della non autosufficienza.
Si precisa che, per gli iscritti agli Enti di previdenza che avevano attivato la Convenzione LTC con la precedente copertura erogata da Poste Vita e che avevano a loro volta aderito volontariamente alle coperture aggiuntive proseguendo senza soluzione di continuità, si intende come data di prima adesione quella della precedente copertura.