Temporanea Caso Morte

La copertura Temporanea Caso Morte (TCM) tutela la propria famiglia e i propri cari erogando un capitale assicurato nel caso di morte per qualsiasi causa. Il capitale varia a seconda della scelta del singolo Ente previdenziale in quanto è erogata in forma collettiva agli iscritti degli Enti e Casse di previdenza associati ad Emapi che aderiscono alla copertura ed è corrisposto da Generali Italia S.p.A.*

*dal 1° Ottobre 2024, Generali Italia S.p.A. è subentrata a Genertel S.p.A. (dal 1° luglio 2023, nuova denominazione della già Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.) nelle posizioni contrattuali oggetto della Convenzione 

Attualmente, tali enti sono: CASSA FORENSE, CDC, CASSA GEOMETRI, CASSA RAGIONIERI, ENPACL, ENPAF, ENPAP, ENPAIA, EPAP.

Trattandosi di una copertura di natura collettiva, l’annualità assicurativa ha decorrenza fissa dal 1 febbraio di ogni anno fino al 31 gennaio dell’anno successivo. Condizioni contrattuali

Proteggere la propria famiglia e i propri cari è un obiettivo importante.

Per questo motivo la copertura TCM rappresenta un significativo intervento assistenziale che si pone l’obiettivo di alleviare le difficoltà economiche dei propri cari, supportandoli concretamente - tramite l’erogazione di capitale assicurato - in caso di morte dovuta da qualsiasi causa del Professionista.

La Temporanea Caso Morte è rivolta a:

  • Iscritti e Pensionati attivi delle Casse ed Enti previdenziali associati ad Emapi
  • Pensionati non attivi (se inseriti in copertura dal proprio Ente)
  • Dipendenti e Consulenti degli Enti (anche dei Collegi e degli Ordini delle Casse/Enti)
  • Praticanti
     

Limiti di età
Relativamente alle categorie indicate, la copertura viene attivata in forma collettiva dagli Enti previdenziali che hanno deliberato l’attivazione in favore dei propri iscritti che, alla data della prima attivazione della copertura, non abbiano compiuto i 75 anni di età.

 

Beneficiari della somma assicurata
I beneficiari dell'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato sono gli eredi legittimi o testamentari dello stesso e non sono previste modalità di designazione alternative.

La Convenzione n. 21208 in vigore dal 01/02/2023 si compone di tre piani collettivi – vale a dire erogati automaticamente dalla Cassa/Ente previdenziale con oneri a carico del proprio bilancio – e uno volontario individuale, quindi attivabile come ampliamento direttamente dal Professionista.

COPERTURE COLLETTIVE

  • Copertura Base - il piano assicurativo di base attivato dalla Cassa/Ente di previdenza, garantisce un capitale di € 7.050
    • Copertura Integrativa - può essere attivata in automatico dalla Cassa/Ente come aggiunta alla Copertura base
    • Copertura Supplementare - può essere attivata in automatico dalla Cassa/Ente come aggiunta alla Copertura base


COPERTURA VOLONTARIA

  • Copertura Aggiuntiva Individuale - attivabile volontariamente dal Professionista già titolare della Copertura base


CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI - CDC
La Cassa ha attivato, con data di prima adesione 1 ottobre 2020, le coperture:
Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
Copertura Supplementare Collettiva - Opzione 2
(in base alla fascia di età)
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:

  • dei tirocinanti pre-iscritti
  • degli iscritti e dei Dottori Commercialisti titolari di una pensione diretta riconosciuta dalla Cassa, ivi inclusi i Dottori Commercialisti titolari di una pensione in totalizzazione/cumulo
  • dei Dipendenti della Cassa (dal 01/04/2022)

CASSA FORENSE
L’Ente ha attivato, con data di prima adesione 1 febbraio 2021, la copertura:
Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:

  • degli iscritti attivi

 

CASSA GEOMETRI
L’Ente ha attivato, con data di prima adesione 1 maggio 2022, le coperture:
Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
Copertura Integrativa - Opzione 2
(capitale € 7.050) a partire dall'annualità 2023/2024
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:

  • degli iscritti e dei pensionati attivi
  • dei dipendenti della Cassa e dei dipendenti dei Collegi

 

CASSA RAGIONIERI
L’Ente ha attivato, con data di prima adesione 1 luglio 2023, le coperture:
Copertura Base Collettiva
(capitale € 7.050)
Copertura Integrativa - Opzione 2
(capitale € 7.050)
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:

  • degli iscritti in regola con i versamenti contributivi

 

ENPACL
L’Ente ha attivato, con data di prima adesione 1 aprile 2020, la copertura:
Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:

  • degli iscritti attivi

 

ENPAF
L’Ente ha attivato, con data di prima adesione 1 gennaio 2021, la copertura:
Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:

  • degli iscritti e dei pensionati (titolari di pensione diretta) che siano in regola con il versamento della contribuzione

ENPAIA
L’Ente ha attivato, con data di prima adesione 1 marzo 2024, la copertura:
Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non avevano compiuto i 75 anni di età,
in particolare:

  • degli Iscritti e Pensionati in regola con gli adempimenti previdenziali che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 30 del Regolamento, hanno dichiarato nell'ultima comunicazione dei redditi un volume d'affari che determina un contributo integrativo maggiore del minimale.

ENPAP
L’Ente ha attivato, con data di prima adesione 1 marzo 2020, la copertura:
Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:

  • degli iscritti attivi

 

EPAP
L’Ente ha attivato, con data di prima adesione 1 novembre 2022, la copertura:
Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:

  • degli iscritti attivi
  • dei dipendenti dell'Ente

LE COPERTURE COLLETTIVE

Le Coperture collettive sono attivabili automaticamente dalla Cassa/Ente previdenziale con oneri a carico del proprio bilancio, quindi senza la necessità di alcun adempimento da parte del Professionista. 

Base Collettiva

Viene attivata automaticamente dall’Ente/Cassa di previdenza. La somma garantita in caso di morte da qualsiasi causa è pari a 7.050, a prescindere dall’età anagrafica dell’iscritto al momento del decesso.

L’Ente/Cassa di previdenza può deliberare l’eventuale attivazione – sempre con onere a carico del proprio bilancio – di ulteriori coperture collettive, che naturalmente aumentano la somma assicurata in caso di morte dovuta da qualsiasi causa.

Integrativa Collettiva

Può essere attivata dall’ Ente/Cassa di previdenza per incrementare il capitale già garantito dalla Copertura base in caso di morte. L’Ente può scegliere tra due opzioni, attivabili anche in cumulo tra loro:

 

OPZIONE 1: somma assicurata € 3.525 in aggiunta alla somma base a prescindere dall’età anagrafica.
OPZIONE 2: somma assicurata € 7.050 in aggiunta alla somma base a prescindere dall’età anagrafica.

Il capitale assicurato è fisso, a prescindere dall’età del Professionista ed è aggiuntivo a quello garantito dalla Copertura base. Pertanto, in caso di sinistro, l’importo totale indennizzabile sarà la somma tra il capitale della copertura Base (€7.050) e quello dell’opzione Integrativa attivata.

Supplementare Collettiva

Può essere attivata dall’ Ente/Cassa di previdenza per incrementare il capitale già garantito in caso di morte dalla Copertura base ed eventualmente dalla Copertura integrativa. L’Ente può scegliere tra due opzioni, attivabili anche in cumulo tra loro.
In entrambi i casi, la somma assicurata è inversamente proporzionale all’età del Professionista al momento del decesso ed è in aggiunta a quella garantita dalla Copertura base (e dall’eventuale Copertura Integrativa). Pertanto, in caso di sinistro, l’importo totale indennizzabile sarà la somma tra il capitale della Copertura base (quello dell’eventuale Copertura Integrativa) e il capitale dell’opzione Supplementare attivata.

Copertura Aggiuntiva Individuale

I Professionisti titolari della Copertura base collettiva possono incrementare, a titolo individuale volontario e con onere a proprio carico, la somma assicurata tramite l’adesione alla copertura Aggiuntiva Individuale.

È possibile scegliere tra tre opzioni, i cui contributi annuali sono fissi a prescindere dall’età anagrafica:

OPZIONE A: contributo annuale € 69
OPZIONE B: contributo annuale € 130
OPZIONE C
: contributo annuale € 190 (attivabile solo se l’Ente garantisce la Copertura base + Supplementare, ad oggi solo CDC)

In tutte le opzioni, la somma assicurata è inversamente proporzionale all’età del Professionista al momento del decesso ed è in aggiunta a quella garantita dalla Copertura base (e dall’eventuale Copertura Integrativa e/o Copertura Supplementare). Pertanto, in caso di sinistro, l’importo totale indennizzabile sarà la somma tra il capitale della Copertura base (€7.050), quello dell’eventuale Copertura Integrativa e/o Copertura Supplementare e il capitale dell’opzione Supplementare attivata.

Per la sola copertura Aggiuntiva Individuale è previsto un periodo di carenza di un anno dalla data di prima adesione. Per gli assicurati che abbiano attivato la Copertura Aggiuntiva Individuale in vigenza della Convenzione TCM n. 20892 il periodo di carenza di 1 anno verrà applicato limitatamente alla maggiore somma assicurata prevista dall’opzione prescelta rispetto all’opzione di provenienza incrementata del 10% a condizione che l’adesione venga rinnovata senza soluzione di continuità e comunque entro 30 gg dalla scadenza.

UTILITÀ

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